Comitato 8 Ottobre - Per non dimenticare

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    Schema di decreto legislativo 505

    La TFT ha appreso che è all’esame del Governo lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.

     

    Tale regolamento comunitario ha profondamente rinnovato tutta la disciplina sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti in aviazione, prima di allora fondata sulla direttiva  94/56/CE oggi abrogata.

     

    Solo per dare qualche esempio della portata innovativa, il Regolamento in commento ha previsto, per la prima volta in ambito comunitario, l’obbligo per gli stati membri di predisporre, a livello nazionale, un piano di emergenza per gli incidenti aerei che preveda “l’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari” (art. 21, comma 1).

     

    Ma nonostante questa portata innovativa, sono rimasti saldi i principi regolatori delle inchieste, pedissequamente mutuati dalle norme convenzionali (e in particolare da quanto previsto dall’Annesso XIII alla Convenzione di Chicago del 1944).

     

    In particolare, le inchieste di sicurezza devono avere come unico obiettivo la prevenzione di futuri incidenti ed inconvenienti e non attribuire colpe o responsabilità (considerando n. 4, art. 2 , comma 14 e soprattutto art. 5, comma 5), affidando tali compiti a un’autorità:

    -  in grado di condurre, in modo indipendente, un’inchiesta di sicurezza completa (art. 4, comma 1);

    - indipendente sul piano funzionale nei confronti delle autorità aeronautiche e in generale nei confronti di qualsiasi altra parte o ente i cui interessi o finalità possano entrare in conflitto con il compito ad essa assegnato o influenzarne l’obiettività (art, 4, comma 2);

    - che non solleciti né riceva istruzioni da alcun soggetto esterno (art. 4, comma 3.).

     

    In tale contesto, destano non poche perplessità le scelte del legislatore, seppure ancora in fase di approvazione di:

    - prevedere un sistema di sanzioni amministrative destinate esclusivamente alle “persone coinvolte” escludendo quindi altri soggetti che, concorrendo alla realizzazione della sicurezza del trasporto, dovrebbero invece essere anch’essi sottoposti a controllo (né sembra che tali limiti vengano imposti dal Regoalmento);

    -  designare quale organismo responsabile dell’irrogazione delle sanzioni, attribuendo allo stesso il potere di scegliere il procedimento sanzionatorio, l’ANSV. In effetti, non solo ciò contrasta con lo spirito e la mission dell’Agenzia stessa (che dovrebbe essere organo indipendente e che opera al solo fine di prevenzione e non di attribuire colpe o responsabilità – art. 3 del d.l.gs. 66/1999), ma, essendo parte attiva del sistema sicurezza, si troverebbe a poter ricoprire la qualifica di controllore e controllato (ad esempio laddove i comportamenti sanzionati siano posti in essere proprio da un membro o da un incaricato dell’Agenzia);

    - limitare l’assegnazione dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste all’Agenzia stessa, per una palese e ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri enti aeronautici.

     

     Ciò che però lascia davvero inermi – soprattutto per la mission della Fondazione – è la totale assenza di previsioni con riferimento agli obblighi di assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari. A noi sembra infatti che, pur consapevoli che le inchieste tecniche rivestano nel processo di safety il ruolo più importante, la sicurezza del trasporto aereo si compia anche su altri fronti, ad esempio istituendo un sistema di assistenza alle vittime efficace che possa ridurre gli effetti negativi di un incidente (e molti e attuali sono gli esempi di mancata assistenza alle vittime di incidenti aerei – per sostanziale fallimento dei piani di emergenza aeroportuali – come di recente è stato anche evidenziato nella relazione di inchiesta intermedia emanata dall’ANSV sull’incidente di Palermo Punta Raisi del 24 settembre 2010).

    Ma senza un adeguato sistema di sanzioni per queste particolari fattispecie la norma non rimarrebbe che una semplice astrazione.

     

    Alla luce di tutto ciò, la TFT, unitamente a professionisti esterni esperti in materia, si impegna fin d’ora a elaborare e proporre soluzioni alternative che presenterà presso le sedi competenti.

     

    TFT Fondazione 8 ottobre 2001

    TASK FORCE TECNICA FONDAZIONE 8 OTTOBRE 2001 - 18/10/2012