IL PARERE DI UN GRANDE TECNICO SULLA SENTENZA (tratto dal sito di ASTRA)
Editoriali - BOGUS
lunedì 10 luglio 2006
Sebbene anche lo scrivente debba doverosamente riservarsi ben più approfondite considerazioni a quando saranno rese note le motivazioni delle sentenze emesse il 7 luglio dalla IV Sezione Penale della Corte d'Appello di Linate in merito al disastro aereo di Linate del 8 ottobre 2001, per il momento comunque non può né intende sottrarsi al dovere civico di manifestare le proprie riserve sul giudizio emesso da tale Corte.
Il 7 luglio 2006, tutti gli imputati (meno uno), appartenenti ad ENAV sia centrale che periferica, sono stati pesantemente condannati, nonostante che tale Ente fosse stato l'unico a tentar di disciplinare le operazioni aeroportuali in condizioni di scarsa visibilità, a fronte della latitanza in materia di ENAC centrale e periferica; tutti gli imputati della Società Esercizi Aeroportuali di Milano sono stati condannati, anche se assolti in primo grado di giudizio; di contro, sono stati assolti i Direttori delle allora esistenti Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale - DCA - di Linate e di Malpensa, quest'ultimo in qualità di Direttore Territoriale di ENAC dell'area di Milano e, quindi, superiore del primo.
Orbene, a modesto avviso dello scrivente, purtroppo ben a conoscenza nel dettaglio sia dell'evento dell’8 ottobre che dei suoi «precursori palesi» esistenti a livello organizzativo e normativo di ENAC da ben prima di tale data e purtroppo bellamente ignorati dal Perito del P. M., sebbene costui fosse stato in precedenza Ispettore di tale Ente (prima di passare ad ANSV e da questa "prestato" al P. M.), non si può che rimaner stupiti, di primo acchito, dall'incongruenza del giudizio nel veder, ad esempio, assolti i due citati Direttori di DCA, tenuti a norma di Codice della Navigazione - Parte Aerea - artt. 688-689 - quanto meno a regolare il movimento degli aeromobili nell'aeroporto (letterale) - art. 719 -; a disciplinare e coordinare tutti i servizi del controllo del traffico nell'ambito della propria Circoscrizione - art. 725 - nonché, se non bastasse, anche delle dovute segnalazioni a norma per la sicurezza della navigazione sull'aeroporto - art. 724 -; della vigilanza sulla circolazione aerea - art. 792 - e dell'autorizzazione alla partenza degli aeromobili - art. 802 - che nel caso del Cessna tedesco andava vietata in quanto il suo equipaggio era reo di infrazione delle norme all'arrivo; ed invece ecco condannati i due dipendenti della SEA, responsabili sì dei servizi di segnaletica al suolo e di manutenzione della stessa, ma certo non in grado di decidere da sé né "quando" né "come" intervenire sulla segnaletica. Questa, specie in assenza di un sistema di sorveglianza radar dei movimenti a terra, richiedeva ben altri interventi ed attenzione, nel contesto del concetto operativo dell' SMGCS - ben indicato nel relativo manuale ICAO - che prevede, tra l'altro, l'adeguamento delle varie componenti del Sistema, alle condizioni di visibilità, e non solo, alle quali si prevede che l'aeroporto dovrà operare.
Una faccenda che richiede il dovuto coordinamento e l'autorizzazione ad interventi e ad adeguamenti da parte proprio dei Direttori responsabili di DCA e dell'aeroporto.
Se la Pubblica Accusa ha ritenuto (sulla base delle indicazioni tecniche del Perito) che i due Direttori in questione non fossero direttamente responsabili dello stato di mancato adeguamento sia delle assistenze alla navigazione che della normativa operativa aeroportuale ad essa collegata per mancanza di mezzi e/o di preparazione di questi preposti locali, allora fin dal bell'inizio avrebbe dovuto andare a cercare i responsabili della mancata osservanza delle norme internazionali e nazionali sulla sicurezza della navigazione aerea ed aeroportuale (polizia della navigazione e polizia degli aerodromi) a livello gerarchico più alto, cioè presso la Direzione Generale dell'ENAC, così come ha saputo fare a suo modo nel caso di ENAV e, a livello inferiore, nei confronti di colui che l'8 ottobre, era il responsabile del buon operato del Controllore addetto alla frequenza "Ground" della Torre di controllo di Linate (unico a fare il proprio dovere), cioè il suo superiore diretto, a capo della Torre e supervisore del team appena montato, assentatosi appena preso servizio, quando esisteva una mole di traffico gestita dalla Torre in condizioni di ridottissima visibilità che rasentavano la saturazione per le condizioni esistenti.
Allora questa della sentenza d'appello del 7 luglio è quella che, come contribuente e come tecnico, lo scrivente si permette di chiamare:- giustizia sommaria!
Sarebbe il caso che, finalmente fossero i cervelli di chi abbia scienza e conoscenza a guidare la Magistratura in giudizi sereni ed inattaccabili e non i teoremi precostituiti da chi non aveva né scienza né coscienza peritale.
E, per il momento, tanto basti, all'opinione pubblica per giudicare a ragion veduta.
Renzo Dentesano
Roma. 8 luglio 2006.