Comitato 8 Ottobre - Per non dimenticare

NOTE INFORMATIVE SULL'ANDAMENTO DEL PROCESSO ORDINARIO E DI QUELLO ABBREVIATO.

A - LA POSIZIONE DEGLI IMPUTATI DOPO IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO (ORDINARIO) AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO –SEZ. 5 PENALE (PRES. DOTT. MOCCIA – EST. DELLA SENTENZA 16-04-04 DEPOSITATA IL 15-07-04).

In primo grado tutti gli imputati, dopo il lunghissimo dibattimento durato circa quaranta udienze, sono stati condannati: SANDRO GUALANO (ENAV) 6 a. e 6 m. di reclusione; FRANCESCO FEDERICO (ENAC) 6 a. e 6 m. di reclusione; PAOLO ZACCHETTI (ENAV) 8 anni di reclusione; VINCENZO FUSCO (direttore dell’aeroporto di Linate – ENAC) 8 anni di reclusione.
Oltre all’accollo delle spese ed alla condanna degli imputati e responsabili civili (ENAV ed ENAC) al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili, al netto degli acconti ricevuti quali provvisionali odofferte reali.
Il giudizio di appello, come noto, si è tenuto avanti alla Corte di Appello di Milano sezione quarta penale (Pres. Caccamo , rel. ed estensore della sentenza Cons. Dott. Beretta).
L'appello è iniziato nell'autunno del 2005 per concludersi il 7 luglio 2006, dopo molte udienze e l'espletamento di perizia di ufficio sui nastri (in sequestro) delle conversazioni tra controllori di terra e piloti.
La perizia ha dimostrato la infondatezza e pretestuosità delle eccezioni sollevate in particolare dalle difese di Zacchetti e Gualano quanto alla non affidabilità e regolarità della traduzione e trascrizione (effettuata dal Com.te Pica, CT del P.M. Gravina) delle conversazioni TBT, messe a disposizione della difesa su dischetto, al momento del deposito degli atti, una volta concluse le indagini (art.415 bis C.P.P) .
La Corte di Appello, per scrupolo, ha risentito il Com.te Pica che ha ribadito quanto già ampiamente documentato in voluminosi fascicoli agli atti in merito alla ricostruzione dell'incidente, illustrando nuovamente alla Corte i filmati e tutti gli accertamenti effettuati per dimostrare lo stato di grave carenza ed abbandono dell'areoporto di Linate, quel tragico mattino dell'8 ottobre 2001 e, precedentemente.
Preliminarmente la Corte Territoriale, come già avvenuto avanti al GIP Petromer e al Tribunale, ha respinto tutte le eccezioni in tema di pretesa violazione dei diritti della difesa. La Corte entrando poi nel merito ha disatteso i motivi della difesa Gualano, confermando all'imputato la pena, risultata in appello la più elevata.
Il Giudice di Appello ha pure confermato la corresponsabilità del controllore Zacchetti al quale però è stata sensibilmente ridotta la pena ad anni tre, interamente condonati.
La Corte di Milano ha così, testualmente, motivato la riduzione di pena al controllore: “ nella catena di situazioni, procedure e strumenti che debbono garantire la sicurezza “del volo il controllore di torre è l'ultimo anello ed anche, per sua natura, il più debole “se viene a mancare un adeguato supporto destinato a limitare il rischio di errore.
“A fronte di condotte negligenti perduranti nel tempo di Gualano (e Marzocca, “direttore generale) per la sostituzione del radar, a fronte dei fatti di manutenzione dei “markings pur essi frutto di negligenza protratta, a fronte di una complessiva cattiva “gestione delle infrastrutture di volo e della cartografia da parte di altri uffici di “ENAV (Cav Linate, Coordinamento regionale, Ufficio traffico), anch'essa “perdurante nel tempo, l'errore di Zacchetti si consumò in pochi secondi, il tempo “dell'azione che l’art. 133 c.p., indica come criterio di valutazione della gravità del “fatto.
“Il giudizio, allora, rispetto a Zacchetti, non può che essere di minor gravità rispetto a “chi era dotato di ben maggiore possibilità di concorrere alla sicurezza del volo, pur “tenendo presente che il suo errore nel non fermare il Cessna fu grossolano.”
“Del resto lo stesso Pubblico Ministero aveva concluso la propria requisitoria in “primo grado con una richiesta di condanna a tre anni e dieci mesi che bene “evidenziava la diversità di posizione e di responsabilità rispetto agli altri imputati, in “funzione delle maggiori responsabilità derivanti dalla posizione ricoperta e dalle “relative attribuzioni”.
La Corte Territoriale ha accolto invece, del tutto inaspettatamente, gli appelli di Fusco e Federico nel presupposto della carenza in capo a questi due imputati di una posizione di garanzia (pur essendo il primo direttore dell'aeroporto di Linate e il secondo capo area sui tre principali aeroporti della Lombardia, incluso Linate) con conseguente piena assoluzione degli stessi.
L’assoluzione si fonda sulla pretesa abrogazione implicita (art. 14 delle Preleggi) delle norme del Cod. Navigazione come contestate quanto all'obbligo del dovere di vigilanza sugli apparati e strutture che dovevano presiedere alla sicurezza dei voli all'aeroporto di Linate, in conformità anche alla normativa internazionale ICAO.
La Corte ha ritenuto, inoltre, la insussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti omissivi come contestati dall'accusa ai due imputati e l'evento - disastro aereo ed omicidio colposo plurimo. Non avendo, secondo la sentenza di appello, i due imputati (dipendenti ENAC) nessun potere – dovere di influire sui dirigenti ENAV, quanto alla installazione degli strumenti atti a tutelare la sicurezza aerea ed al mantenimento dell'aeroporto di Linate in perfetta efficienza.
Gli imputati Gualano e Zacchetti, tramite i difensori, hanno presentato ponderosi ricorsi alla Suprema Corte, deducendo ripetute violazioni della legge processuale e sostanziale.
Anche il Procuratore Generale Dott. Sinagra che aveva chiesto la condanna (sia pure con pene più attenuate) degli imputati assolti ha presentato ricorso per cassazione deducendo i gravi errori di diritto commessi dalla Corte di Milano per giungere alla assoluzione del direttore dell'aeroporto Fusco e del capo area Federico.
Nel suo ricorso il P.G. di Milano chiede anche che la sentenza di appello venga cassata (annullata) poiché la pena inflitta al controllore Zacchetti non tiene conto, a norma dell'art. 133 c.p. , della gravità e degli effetti devastanti dei due reati commessi.
Va detto subito che in caso di accoglimento del gravame della Pubblica Accusa il processo dovrà tornare ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per un riesame della posizione di Fusco e Federico e per la determinazione di pena più elevata da infliggere al controllore di volo.
Lo stesso dicasi in denegata ipotesi di accoglimento dei ricorsi Gualano e Zacchetti.
Inoltre, dilatandosi i tempi dell’assai complesso giudizio, nelle sue varie fasi e gradi, incombe il rischio di PRESCRIZIONE per i centodiciotto reati di omicidio colposo (unificati come reato colposo plurimo a norma dell'art. 589 , 3 c., c.p. soltanto quanto alla pena unitaria da infliggere).
A norma del combinato disposto degli articoli 157,159 e 161 c.p. nonché dell'articolo 6 della recente L. n. 251 / 2005 (che ha ridotto i termini di prescrizione per molti reati) nessun imputato potrà essere perseguito oltre l'8 aprile 2009 per i reati di omicidio colposo. Le pene verrebbero conseguentemente ridotte per quegli imputati per cui nel frattempo le sentenze di condanna non dovessero essere ancora divenute definitive.
In ogni caso l'altro più grave reato di disastro aereo (art. 449, 2 c., c.p.) contestato a tutti gli imputati si prescriverà in un tempo assai più lontano e, cioè, l'8 aprile 2014, allorché tutti processi e le posizioni dovrebbero essere sperabilmente e doverosamente definitivamente concluse.

B - LA POSIZIONE DEGLI IMPUTATI NEL GIUDIZIO ABBREVIATO.

(Dott. Clivio, giudice monocratico, nel secondo giudizio dell'Udienza preliminare - sentenza (pagg. 213) 14-03-2005 depositata il 13 giugno 2005).
A giudizio abbreviato si è pervenuti soltanto nel 2005, cioè quasi un anno dopo rispetto alla conclusione del giudizio ordinario. Il che rappresenta una vera e propria anomalia del nuovo sistema processuale come introdotto con la riforma del 1989.
Tutto è avvenuto, come è noto, perché il primo GIP Dott.ssa Petromer, alla prima udienza preliminare, tenutasi nel 2003, ritenne tardive le richieste di rito abbreviato avanzate dagli imputati.
Alla prima udienza davanti al Tribunale, sez. quarta penale, sette degli undici imputati rinviati a giudizio sollevarono, tramite le difese, la questione del regolamento di competenza. Il Tribunale, separato il processo in due tronconi (quello ordinario, con quattro imputati, procedette con il rito ordinario, cfr. par. A) diede ragione ai sette imputati che si erano visti negare dal GIP il diritto ad essere ammessi al rito abbreviato ed ai connessi vantaggi premiali in caso di condanna.
Il processo, così separato, fu rimesso quindi al giudizio della S.C., sez. I pen, che accolse l’eccezione e rimise i sette imputati avanti al GIP di Milano.
Come sopra ricordato l'inizio del secondo troncone di processo abbreviato avvenne nel 2005 dopo che il processo con il rito ordinario già si era concluso con la condanna di tutti e quattro gli imputati. Nel corso di svariate udienze il nuovo GUP respingeva tutte le eccezioni preliminari e procedurali proposte dalle difese degli imputati.
Dopo aver disposto di ufficio il sopralluogo all'aeroporto di Linate per aver diretta percezione dello stato dei luoghi sulle piste e nella torre di controllo ed avere interrogati come da verbali gli imputati che ne avevano fatto richiesta, veniva data la parola alla Dott.ssa Gravina che chiedeva la condanna di tutti i sette imputati. Prendevano altresì la parola i difensori di p.c. che presentavano conclusioni scritte come da verbali e infine, scaglionate in molte udienze, i difensori dei responsabili civili e degli imputati (oltre una trentina di avvocati).
Il Dott. Clivio, dopo la rituale camera di consiglio, rendeva nota la sua decisione il 14 marzo 2005 con il seguente dispositivo.
Il direttore generale MARZOCCA (ENAV) veniva condannato alla pena (maggiore) di anni quattro e mesi quattro di reclusione (a ben vedere la stessa inflitta a Gualano nel giudizio ordinario, considerata la diminuzione di un terzo come conseguenza premiale, per il rito).
Ad anni tre e mesi dieci di reclusione sono stati condannati gli imputati PERRONE, direttore del centro assistenza al volo (CAV) di Linate e PATRIZI suo superiore a livello locale.
L’Ing. CIARNIELLO, responsabile della sicurezza, a livello centrale, è stato condannato ad anni tre e mesi quattro di reclusione.
Con la stessa sentenza il GUP ha assolto Sandro GASPARINI per dimostrato difetto dell'elemento soggettivo. La sentenza è divenuta definitiva essendo stata confermata in appello e non essendo stata impugnata in Cassazione dalla pubblica accusa.
I due dirigenti SEA Cavanna e Grecchi sono invece stati assolti a norma dell'articolo 530, 2° c., c.p.p. con quella che una volta veniva chiamata “ formula dubitativa”. Il GUP ha infatti ritenuto in sentenza (pag. 210) che non è stato “ sufficientemente provato” il nesso di causalità tra le accertate carenze della segnaletica orizzontale sul piazzale ovest, riferibili al loro responsabilità, e l'evento per cui si procede.
A questo punto va ricordato per completezza che per PERRONE, PATRIZI e CIARNIELLO la sentenza di condanna è DIVENUTA DEFINITIVA. I tre imputati infatti, tramite i difensori, prima che iniziasse l'appello parallelo avanti la sezione 4° penale, hanno patteggiato la pena di tre anni di reclusione (interamente condonati) con la pubblica accusa.
La Corte territoriale ha ratificato con sentenza l'accordo intervenuto.
I tre imputati come sopra, dunque, sono i primi ad essere stati definitivamente ritenuti responsabili del disastro aereo di Linate, il più grave di tutti tempi nella storia dell'aviazione civile italiana ed il secondo più grave del mondo a seguito di collisione in pista tra due aerei.
Allo stato condivido da cittadino l'amarezza di tutte le persone così gravemente colpite, soprattutto pensando che i tre colpevoli non sconteranno neanche un giorno della pena inflitta.
Di più non posso dire e scrivere in questa sede essendo ancora impegnato, quale difensore di una parte civile, avanti la Suprema Corte a sostenere l'accusa privata contro altri sette imputati (tre nel giudizio abbreviato e quattro nel giudizio ordinario).
La sentenza del GUP è stata appellata dall’Ing. Marzocca (oltre ai tre che poi hanno patteggiato) e dal P.M. quanto alla assoluzione dei due dirigenti SEA.
A complicare il già complesso quadro processuale è intervenuta la legge n. 46 del 2006 (cosiddetta legge Pecorella) che ha abrogato le norme che prevedevano la facoltà della pubblica accusa di appellare le sentenze di assoluzione. Questo ha comportato che l'appello del P.M. avrebbe dovuto essere, in via preliminare dichiarato inammissibile dalla Corte di Milano.
La nuova legge (dichiarata peraltro incostituzionale nel dicembre scorso) assegnava al P.M. un termine per presentare ricorso per cassazione.
La Corte di Milano al fine di evitare inutili perdite di tempo, correttamente applicando la normativa vigente, con motivata ordinanza (l'argomento è stato anche ripreso e ricordato in sentenza) ha ritenuto che, nel caso di specie, come richiesto dal P.M. e da questo difensore di parte civile, l'impugnazione della Dott.ssa Gravina fosse utilizzabile anche alla luce della nuova legge come sopra.
Nel merito la Corte di appello, modificando la ricostruzione del GUP in ordine al i comportamento dei piloti del Cessa, è pervenuta alla condanna di Cavanna e Grecchi ritenendo le loro condotte, come contestato, causalmente riconducibili all'evento. Cavanna e Grecchi, dopo varie udienze tenutesi anche nel giudizio abbreviato in parallelo a quello ordinario sono stati condannati entrambi alla pena di anni tre di reclusione (interamente condonati).
Il Dir. Generale ENAV, Mazzocca, si è visto in appello confermare la sentenza di condanna di primo grado.
I tre imputati condannati hanno presentato motivi di ricorso per violazione di diritto sostanziale e processuale. Mentre ritengo che la compromessa posizione del Dir. Generale ENAV non dovrebbe presentare sorprese in Cassazione quella dei due dipendenti SEA è aperta a soluzioni processuali che potrebbero riportare indietro il processo alla Corte di Appello di Milano, con rischio di PRESCRIZIONE.
Entrambi i processi, come già noto a molti, verranno auspicabilmente chiamati alla udienza fissata il 19 FEBBRAIO 2008 AVANTI ALLA SUPREMA CORTE IN ROMA, SEZIONE QUARTA PENALE, ORE 10. Il Collegio sarà presieduto dal titolare della sezione Dott. Battisti , giudice di grande fama ed esperienza.
Estensore della futura sentenza, oltre che relatore, sarà la Dott.ssa Bianchi .
Non resta che stringere i denti e continuare a lottare perché in tempi possibilmente brevi vengano pronunciate definitive sentenze che rispondano alle legittime aspettative di moltissime persone colpite negli affetti più profondi.
Rimango a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.


avv. Paolo Dondina

    Milano - 08/01/2008